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AI · 27 luglio 2026 · 8 min di lettura

Da agosto chi scrive testi con l'AI deve dichiararlo - e tenere traccia

di Federica Grazia Bartolini

loghi chatgpt claude e label ai
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Dal 2 agosto, se pubblicate un testo scritto o modificato con l’intelligenza artificiale per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, dovete dichiararlo. A meno che quel testo sia passato per una revisione umana e ci sia qualcuno — persona fisica o giuridica — che se ne assume la responsabilità editoriale e dunque, “firmi” il pezzo.

Dunque l’opzione di scrivere o modificare testi con l’AI senza necessariamente dichiararlo esiste ma dovete essere in grado di difenderla fornendo la prova che quel contenuto è passato attraverso controllo umano. Bisogna tracciare e indicare chi ha controllato cosa.

Il 20 luglio la Commissione europea ha approvato il testo definitivo delle linee guida sull’articolo 50 dell’AI Act. Gli obblighi diventano applicabili il 2 agosto. Non è una scadenza tra quelle rinviate: è l’unica del pacchetto trasparenza rimasta in piedi così com’era.

Cosa dice l’articolo 50 dell’AI Act

Il testo della norma è breve e vale la pena leggerlo per quello che è, non per come lo raccontano. Chi utilizza un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve rendere noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. L’obbligo cade se il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione (testo dell’articolo 50, AI Act).

Le linee guida del 20 luglio aggiungono i dettagli operativi (Commissione europea). Due meritano attenzione.

Il primo: la revisione deve riguardare la sostanza del contenuto ed essere fatta da persone che hanno competenza e capacità di giudizio sulla materia trattata. Non è un passaggio formale. Non è il collega che rilegge per i refusi e sistema le virgole, è una revisione nel merito.

Il secondo, quello che quasi nessuno sta citando: per avvalersi dell’esenzione, chi la invoca deve documentare le proprie procedure interne di revisione.

Nessuno vi chiede formalmente un registro, però vi chiedono di poter dimostrare che il processo esiste. Di fatto, serve un registro. E, di fatto, chi pensava di automatizzare la realizzazione di articoli, testi o qualsiasi altro contenuto delegando tutto all’AI ed eliminando la componente umana, con queste regole non solo non può farlo ma è obbligato a provare che non lo sta facendo.

”Ma io non faccio giornalismo…

…E l’AI act regolamenta solo informazioni di pubblico interesse”

È l’obiezione (vera) più comune su questo tema, e nasce da un equivoco sul perimetro.

La chiave di lettura sta nel comprendere cosa si intenda per “interesse pubblico” e nelle linee guida l’interesse pubblico è definito in modo largo: politica e processi democratici, pubblica amministrazione, giustizia, diritti fondamentali, sicurezza, salute, ambiente, tutela dei consumatori, sviluppi economici, finanziari, scientifici o culturali rilevanti per il dibattito pubblico.

Rileggetela pensando a quello che pubblicate attraverso o per conto della vostra azienda. Un position paper sulla sostenibilità. Un contributo sul mercato del lavoro. Una nota sull’impatto economico di una riforma. Un articolo del blog aziendale sulla salute organizzativa. Un comunicato che spiega una riorganizzazione ai dipendenti, ai sindacati, al territorio.

Nessuna di queste cose è giornalismo in senso stretto. Eppure molte di queste cose informano il pubblico su questioni di interesse pubblico.

E qui si aggiunge il pezzo italiano che rende la faccenda meno teorica di quanto sembri. Lo schema di decreto attuativo della legge 132/2025, approvato in esame preliminare a giugno e non ancora definitivo, prevede che quando il danno deriva dalla violazione di un obbligo dell’AI Act il nesso di causalità si presuma, salvo prova contraria a carico del convenuto.

Nello stesso testo: la conformità al Regolamento non esclude di per sé la responsabilità, e il danneggiato può agire direttamente contro l’assicurazione. È una norma già discussa — c’è chi obietta che legare la responsabilità civile a qualsiasi inosservanza, comprese quelle formali, vada oltre il perimetro del regolamento europeo. Ma la direzione è leggibile.

Tradotto: non è solo una questione di sanzione — che comunque arriva fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo. È una questione di posizione processuale. E questo sposta il tema dalla scrivania di chi si occupa di compliance a quella di chi risponde delle cause.

Perché non dichiarare l’AI è più complesso di applicare un’etichetta


Dichiarare l’uso dell’AI ad oggi sembra la strada più semplice, peraltro il Codice di buone pratiche pubblicato a giugno ha perfino predisposto un set di icone europee pronte all’uso, tipo “AI GENERATED” e “AI MODIFIED” (Altalex). Da copiare e incollare, in cima al testo.

Invocare l’esenzione è difficile. Perché significa affermare: qui c’è stata una revisione vera, fatta da qualcuno competente, e io me ne assumo la responsabilità. Un’affermazione che, se contestata, dovete sostenere. Con cosa?

Ecco le domande a cui, il giorno in cui qualcuno chiede, dovete saper rispondere. Chi ha controllato quel testo. Quali fonti ha verificato. Cosa ha cambiato rispetto alla bozza. Chi ha approvato la pubblicazione. E perché avete deciso che l’etichetta non serviva.

Se la risposta è “ce lo ricordiamo”, non è una risposta.

Aggiungo l’onestà che il tema merita: non esiste una soglia. Non c’è una percentuale di testo modificato oltre la quale siete al sicuro, non c’è un numero di minuti di revisione che vi mette in regola. È una zona grigia, e chiunque vi venda una certezza numerica su questo sta vendendo qualcosa. Quello che potete costruire è una prassi difendibile, non un lasciapassare.

In aggiunta, le linee guida chiariscono che i dipendenti o collaboratori di un’azienda che agiscono nell’ambito delle sue istruzioni non sono considerati utilizzatori autonomi: la responsabilità rimane in capo alla persona giuridica. Quindi non è l’individuo che ha usato ChatGPT a rispondere — è l’azienda.

Quello che ho scoperto costruendo la mia redazione

In queste settimane sto costruendo un sistema che scrive le bozze dei miei contenuti. Non un giocattolo: parte da un mio input di contenuto e sulla base di quello cerca i segnali, valuta se un tema mi riguarda davvero, fa la ricerca, prova a smontare la mia tesi prima che la pubblichi, scrive una bozza, propone una data e un visual. Poi si ferma. Decido io: approvo, modifico, sposto, rifiuto.

L’ho progettato per due ragioni molto egoiste, nessuna delle quali era la conformità normativa. Volevo che il sistema imparasse dalle mie correzioni — quindi doveva registrare la bozza iniziale e la mia versione finale, e la differenza tra le due. E volevo non perdere il controllo editoriale mentre delegavo il lavoro operativo di ricerca su più fonti — quindi ogni passaggio doveva lasciare traccia di chi l’aveva fatto e perché.

Poi ho letto le linee guida e ho capito che avevo costruito, senza volerlo, esattamente la documentazione che serve per stare dentro l’esenzione. Chi ha scritto la bozza, quali fonti sono state verificate, cosa ho cambiato io, quando ho approvato, con quale motivazione.

Questo mi rincuora da una parte perchè significa che la mia visione è allineata a quella che si sta delineando in Europa: evitare l’automatizzazione indiscriminata, attribuire paternità agli articoli, dimostrare che la responsabilità editoriale che dichiarate sia una responsabilità che qualcuno esercita.

Non è un problema di etichette ma più ampio di responsabilità e di uso dell’AI

La lettura comoda di queste settimane sarà: aggiungiamo un disclaimer e togliamoci il pensiero. È la lettura sbagliata, e per una ragione che non ha a che fare con la norma.

Se scegliete l’etichetta, state dicendo al vostro pubblico che quel contenuto l’ha scritto una macchina e nessuno ci ha messo la faccia. È lecito, è trasparente, ed è anche una dichiarazione su quanto vale quello che pubblicate. Se invece scegliete l’esenzione, state dicendo il contrario: qui dentro c’è una persona che risponde di quello che ha scritto. Non potete dirlo se non è vero, e non potete provarlo se non lo tracciate.

In ogni caso, l’azienda è responsabile di quello che pubblica sia per mano di un dipendente sia per mano di un dipendente che ha utilizzato l’AI o che non l’ha utilizzata.

La ratio dichiarata non è la tutela dei posti di lavoro, perché non impedisce a nessuno di produrre contenuti con l’AI. Impone solo di dirlo, o di far rispondere qualcuno.

L’obiettivo dichiarato dalla Commissione è mettere le persone in condizione di riconoscere quando interagiscono con un sistema di IA e quando un contenuto è stato generato o modificato, per ridurre i rischi di inganno e manipolazione. Il problema che affronta è la difficoltà crescente di distinguere ciò che è stato generato da una macchina da ciò che non lo è stato — non la quantità di contenuti sintetici, ma la loro indistinguibilità.

Dunque, per come è stata pensata, la norma non protegge i lavoratori, protegge la possibilità per il lettore di calibrare la fiducia. Sapere se dietro un testo c’è una persona che ne risponde è un’informazione che cambia il peso che gli dai — soprattutto su salute, giustizia, processi democratici. È lo stesso principio per cui l’etichetta alimentare non ti impedisce di mangiare male: ti dice cosa stai mangiando.

E c’è una seconda funzione, meno visibile:‘esenzione editoriale crea un incentivo asimmetrico. Chi vuole evitare l’etichetta deve costruire un processo umano vero e documentato. Non è un divieto di automatizzare, è un prezzo da pagare per non dichiarare l’automazione — e il prezzo è, guarda caso, esattamente la cosa che rende un contenuto potenzialmente migliore e certamente più autentico.

Attenzione che l’etichetta, però, avrà probabilmente un’accezione di lettura “negativa” in termini di percezione di affidabilità e validità del contenuto. Sarà interessante osservare gli sviluppi.

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